Prestazioni: L’insieme dei contributi raccolti viene gestito con il principio della capitalizzazione: i risultati realizzati dal fondo attraverso l’investimento del patrimonio danno origine alla prestazione previdenziale. Vi sono due tipologie di fondi pensione che si differenziano per il meccanismo di contribuzione/prestazione. Il primo tipo, a contribuzione definita, prevede versamenti predeterminati e prestazioni dipendenti dal risultato complessivo della gestione delle risorse accantonate.
In sostanza la somma dei contributi versati e la gestione finanziaria dei medesimi, condotti secondo criteri professionali di oculatezza, determinano l’ammontare delle risorse da erogare come prestazione pensionistica. I lavoratori dipendenti, i soci delle cooperative ei soggetti destinatari del D.Lgs 16 settembre 1996, n 565 (le casalinghe) possono accedere solo a questo tipo di fondi pensione. Nell’ambito di questa categoria si segnalano ulteriori classificazioni in relazione alla presenza o meno di un vincolo di rendimento – quando il gestore non fornisce alcuna garanzia in merito al risultato, o gestione garantita, se il gestore si impegna a fornire un rendimento minimo – ed in base al numero delle linee di gestione.
Il secondo tipo di fondo, a prestazione definita, comporta l’impegno da parte del fondo a corrispondere somme determinate con riferimento al livello di reddito degli aderenti o qa quello del trattamento pensionistico obbligatorio. Questo regime impone una valutazione periodica dell’adeguatezza patrimoniale del fondo all’onere delle prestazioni future. Se la valutazione, condotta secondo criteri assicurativi – attuariali,indica che il fondo pensione è scarsamente patrimonializzato, occorrerà procedere ad un adeguamento dei contributi in misura da ripristinare il livello di risorse necessario per erogazioni future.
Nel caso opposto può essere effettuata una temporanea sospensione dei contributi. Il sistema a prestazioni definite può determinare rilevanti squilibri finanziari e conseguentemente rivelarsi eccessivamente oneroso per gli aderenti. A causa della maggiore rischiosità, la scelta di tale regime viene riservata ai solo investitori autonomi e ai liberi professionisti, i quali possono però optare per anche il regime a contribuzione definita.
Le prestazioni vengono erogate sotto forma di rendite vitalizie solo al raggiungimento dell’età pensionabile e dopo un minimo di 5 anni d’iscrizione alla previdenza complementare. In alternativa, l’iscritto può richiedere la liquidazione delle sue spettanze in forma di capitale, ma per un importo che non ecceda il 50% del montante maturato (il resto, continuando ad essere corrisposto in forma di rendita). Solo nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% di tale montante risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale INPS il beneficiario può scegliere la liquidazione in capitale del’’intera prestazione.
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