La parola Veto come la maggior parte dei termini tecnici che non derivino dal greco deriva dal latino, ed in particolare dal latino vetare, che quindi corrisponde all’italiano vietare.
Questo termine ha radici molto antiche in quanto in uso sin dall’epoca dell’Antica Roma, quando in ambito di diritto pubblico romano il diritto di veto altro non era che la facoltà di opposizione che poteva essere esercitata dal magistrato e dal tribuno in occasione di decisioni formali delle assemblee.
Questo termine ha radici molto antiche in quanto in uso sin dall’epoca dell’Antica Roma, quando in ambito di diritto pubblico romano il diritto di veto altro non era che la facoltà di opposizione che poteva essere esercitata dal magistrato e dal tribuno in occasione di decisioni formali delle assemblee.
Attualmente una forma di veto si esercita in ambito costituzionale quando lo stesso presidente della repubblica può non promulgare una legge già approvata dal parlamento e la rinvia invece allegando una dettagliata motivazione, alle stesse camere per una seconda approvazione. Nella maggior parte dei casi la nuova lettura alle camere dà luogo ad una modifica della stessa, ma in alcuni rari casi, la legge non viene modificata ma viene riapprovata senza modifiche nel parlamento. In questo caso però il capo dello stato è tenuto a firmare la legge e quindi promulgarla senza ulteriori attese e senza che sia stata modificata, come da lui suggerito.
Non è possibile dimenticare un altro contesto in cui il termine veto è molto spesso utilizzato in decisioni piuttosto delicate. Si fa riferimento, in questo caso, al veto che si esercita nell’ambito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, l’ONU, dove i membri permanenti del consiglio di sicurezza hanno diritto di opporsi in molte questioni. Alcune di queste sono le ben note risoluzioni dell’ONU, che molto spesso ratificano sanzioni nei confronti di stati sovrani, per l’inosservanza di accordi internazionali, per condizioni di mancata chiarezza negli ambiti internazionali, per sospette attività di ricerche non autorizzate ai fini bellici, prima fra tutte quelle in ambito nucleare.
In ambito di diritto ecclesiastico, una delle situazioni più delicate in cui si esercitava il diritto di veto era quella dell’elezione del nuovo papa, quando per tramite di cardinali, alcuni stati, che in questo modo manifestavano una forte ingerenza nelle questioni religiose, manifestavano la cosiddetta esclusiva, imponendo che una persona non potesse essere nominata papa. Questo diritto di veto dal 1904 è stato abolito.